I cani sono benvenuti nei ristoranti?

10 Settembre 2018

I cani ormai da tanti anni sono membri integranti delle famiglie italiane e quindi come tali ci seguono nelle nostre attività giornaliere. Vengono con noi al lavoro, in vacanza, al parco, agli incontri con gli amici o comunque ovunque andiamo e spesso cambiamo i nostri impegni basandoci sulle loro esigenze. 

È ormai un’abitudine consolidata portate i nostri fedeli amici durante lo shopping o nei locali pubblici, ma possiamo farlo liberamente?  Cosa prevede la legge e quali sono i diritti degli animali? I cani possono entrare in ristoranti, bar e pizzerie? 

La legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 stabilisce i principi generali per la tutela degli animali e per la lotta al randagismo affermando che “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Entrando nello specifico del regolamento vigente per i locali pubblici possiamo far riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria il quale stabilisce che l’ingresso ai cani e altri animali è esplicitamente vietato all’interno dei locali in cui si preparano cibi come le cucine, gli stabilimenti di confezionamento e negli ospedali, mentre nei luoghi dove si servono cibi come i bar, ristoranti, autogrill, self-service o in locali come gli uffici postali, le banche, invece, il divieto è a discrezione dell’esercente, solo però se non esiste una specifica Ordinanza del Sindaco. Il divieto nei bar, pizzerie, ristoranti ha valore solo se tale facoltà di non ammettere gli animali all’interno del proprio esercizio pubblico, sia stata preceduta da una comunicazione all’Ufficio competente del Comune e se sia affisso fuori dal locale un cartello, con lo specifico riferimento di legge. Il Ministero della Salute è intervenuto con due note in cui chiarisce che, se il regolamento Comunale non dispone diversamente, è possibile far entrare il cane nei supermercati a condizione che il titolare dell’esercizio commerciale prenda precauzioni per evitare il contatto tra la bestia e gli alimenti (si pensi a quelli venduti sfusi nel reparto ortofrutticolo). In Italia quindi si può affermare che non esiste un divieto assoluto di accesso degli animali da compagnia nei locali ove avviene la somministrazione di alimenti come bar, ristoranti, pizzerie, pub e paninoteche. 

Il Consiglio Comunale di ROMA il 24 ottobre 2005 ha approvato all’unanimità il Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI.

Nell’Art. 32 del Regolamento comunale si afferma che I cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.

I cani possono entrare nei locali pubblici se vengono utilizzati il guinzaglio e la museruola (salvo esenzioni certificate), avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo.

Il Regolamento concede la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli

esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali. Diversi Comuni hanno seguito l’esempio di Roma stabilendo che l’ingresso del cane può essere inibito solo previa autorizzazione dell’Ufficio per la tutela degli animali. In questo caso vige l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello con specifico avviso. In questo caso, dunque, pur lasciando libero il titolare del ristorante o del negozio di vietare l’ingresso dei cani, questi ha l’obbligo di segnalare ciò con un cartello in vetrina, apposto in modo visibile. In mancanza di tale cartello, in caso di diniego di accesso dell’animale, si può chiedere l’intervento dei vigili urbani che sono tenuti a intervenire e ad accogliere eventuali esposti.

Ti ricordiamo che il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni a persone, animali e cose provocati dalla animale stesso (Ministero della Salute, Ordinanza 6 agosto 2013).

I cani guida per non vedenti hanno inoltre ulteriori agevolazioni e permessi poiché chi ostacola l’accesso dei cani guida negli esercizi pubblici (così come sui mezzi di traposto pubblico), sta violando la legge e rischia una multa da 500 a 2.500 euro (L. n. 37/1974). Il provvedimento stabilisce inoltre che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola (a meno che questa non sia richiesta espressamente dal conducente, o dai passeggeri sui mezzi pubblici).