Il piano di emergenza interno rifiuti (PEIR) per gli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti

12 Marzo 2019

Gli impianti che, a diverso livello, effettuano stoccaggio e lavorazione dei rifiuti rappresentano una tipologia di luoghi di lavoro particolarmente a rischio per le emergenze (per esempio incendio) a causa della quantità di materiale presente, per la facilità di innesco di incendio e per i prodotti nocivi che possono essere liberati in caso di evento accidentale o doloso nell’ambiente. I recenti, numerosi casi di cronaca che hanno coinvolto diversi impianti legati ai rifiuti (tra tutti il maxi-rogo del deposito AMA sulla Via Salaria a Roma del dicembre scorso e quello di Pomezia della scorsa estate) hanno portato alla promulgazione di un articolo di legge incluso nel Decreto Sicurezza che andasse nel senso della prevenzione, integrando quanto relativo alla tutela ambientale ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 numero 132 (Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) prevede l’obbligo per i gestori di tali tipi di impianto (sia esistenti, sia di nuova costruzione) di predisporre un Piano specifico di Emergenza Interna Rifiuti (PEIR) da integrare con un Piano di Emergenza Esterno di competenza del Prefetto (PEER). Tale piano, come chiarito anche dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 13/02/2019, deve essere redatto entro il 4 marzo 2019 con periodicità di aggiornamento triennale. Il piano deve integrare diverse parti che comprendono, oltre a tutti i dati aziendali ed alle autorizzazioni possedute, la descrizione dei luoghi di lavoro, delle lavorazioni effettuate e la tipologia di rifiuti trattati o stoccati. Nella seconda parte del documento, dopo aver stimato le potenzialità dell’impianto, si deve procede con la valutazione del rischio (inteso come prodotto della gravità del danno possibile per la probabilità di accadimento) con particolare riferimento al rischio incendio. Vengono poi descritte le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di abbassare il livello di rischio individuato (rischio residuo) sia per quanto riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori (con ampi richiami al piano di emergenza ai sensi del D. Lgs. 81/08 Art. 43 e del D.M. 10/03/98 art. 5) sia per il ripristino e disinquinamento dell’ambiente in caso di emergenza. Il PEIR interno deve essere obbligatoriamente comunicato al Prefetto nei tempi indicati, secondo gli obblighi previsti dalle Linee Guida del MATTM del 13/02/2019.

 

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