Il Decreto Legge di Natale: le nuove misure anti COVID-19 per le festività

19 Dicembre 2020

L’Italia alle prese con il COVID-19 sarà tutta in zona rossa durante le festività natalizie, mentre in alcuni giorni infrasettimanali, si “passerà” in zona arancione: queste sono le principali indicazioni del Decreto Legge del 19 dicembre 2020 n. 172 in tema di contenimento del contagio da COVID-19. 

In particolare, nei tre articoli che compongono questi corto, ma molto atteso Decreto Legge anti COVID-19 si legge:

i giorni 24-25-26-27 dicembre 2020 e poi nei giorni 31 dicembre 2020 e 01-02-03 gennaio 2021, oltre che dal 5-6 gennaio 2021, TUTTA Italia verrà considerata zona rossa, sono applicate quindi le limitazioni imposte dall’art. 3 del DPCM del 3 dicembre 2020. 

Nella zona rossa si applicano le seguenti limitazioni principali per il contenimento della diffusione del COVID-19:

  • spostamenti vietati anche all’interno del proprio comune (se non per motivi di salute, lavoro o necessità);
  • chiusura di bar e ristoranti con la possibilità di asporto, fino alle 22:00, e di consegna a domicilio, senza limiti di orario;
  • chiusura dei negozi (con eccezione di quelli alimentari, supermercati e di prima necessità);
  • rimangono aperti edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri (chiusi i centri estetici);
  • rimangono chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.

Nelle giornate del 28-29-30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 l’Italia diverrà tutta arancione ed è prevista la possibilità di effettuare spostamenti dai comuni con meno di 5.000 abitanti verso i limitrofi (entro i 30 Km) con l’esclusione dei capoluoghi di provincia ed inoltre saranno:

  • Possibili gli spostamenti solo dalle 5:00 alle 22:00 (anche se si raccomanda di non effettuarli), negli altri orari consentiti solamente per lavoro, necessità e salute;
  • Vietati gli spostamenti tra regioni diverse;
  • Chiusi bar e ristoranti con il solo asporto consentito fino alle 22:00 e la consegna a domicilio senza vincolo di orario;
  • Ridotti del 50% i posti disponibili nel trasporto pubblico;
  • Chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.

È importante sottolineare che il D.L. del 18 dicembre 2020 permette, nel periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, lo spostamento verso una sola abitazione privata (purché ubicata nella stessa regione) per una sola volta al giorno, solamente tra le 5:00 e le 22:00 e per un massimo di 2 persone ulteriori quelle conviventi, esclusi i minori di 14 anni o persone non autosufficienti.

Le violazioni prevedono sanzioni dai 400 ai 3.000 euro o la chiusura dell’attività.

Importanti novità sono poi previste all’Art. 3 per le attività di ristorazione colpite duramente da questo decreto. Per tutte le attività con i codici ATECO riportati di seguito, è previsto un nuovo contributo a fondo perduto che segue quello dell’art. 25 del DL 19/5/2020 n. 34.

561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina