Le nuove imprese e la sicurezza sul lavoro: i tempi per mettersi in regola

31 Marzo 2017

Un’azienda neo costituita che si sta per affacciare sul mercato non può ovviamente tralasciare gli obblighi di sicurezza sul lavoro. Al contrario infatti la legge (D.Lgs 81/08 è si.mm.ii.) fissando delle sanzioni di tipo penale, riporta chiaramente tutte le azioni che il Datore di Lavoro (e responsabile ultimo della Sicurezza) deve effettuare.

Uno dei quesiti che i consulenti si sentono più spesso rivolgere è entro quanto tempo le aziende di nuova costituzione devono “fare la sicurezza”. La risposta è inizialmente da ricercare negli Artt. 28 e 29 del suddetto decreto cui il D.Lgs 109/09 ha aggiunto un nuovo comma: “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. Questo significava dire che la valutazione dei rischi doveva essere effettuata PRIMA dell’inizio dell’attività MA che il Documento di Valutazione dei Rischi (ovvero quel documento in cui i rischi vengono riportati) poteva essere redatto entro 90 giorni.

In realtà oggi, in seguito proprio ad una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, l’indicazione attualmente valida ci è fornita dalla Legge 161/14, che ha integrato il contenuto dell’Art. 28 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi….” connessi alla sicurezza.

Risulta quindi che il Datore di Lavoro debba IMMEDIATAMENTE redigere il DVR rendendolo disponibile alla visione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In caso di aggiornamenti del DVR dovuti a cambi o inserimenti di nuovi cicli produttivi, organizzazione del lavoro oppure di infortuni significativi o di indicazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria la stessa Legge 161/14 ci indica (modificando l’Art. 29 comma 3 del D. Lgs 81/08) per il Datore di Lavoro il limite massimo di 30 giorni dall’emergere di una o più le occorrenze sopra ricordate.