La Sicurezza sul Lavoro ed uso dei videoterminali

23 Aprile 2018

Nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro, il rischio legato all’utilizzo dei videoterminali è tra quelli più frequentemente presenti nelle diverse realtà lavorative. Al giorno d’oggi, infatti, è molto difficile concepire un’Azienda che non faccia utilizzare ai propri lavoratori uno strumento informatico dotato di videoterminale.

Il Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) dedica al rischio da esposizione al Videoterminale il Titolo VII e definisce tale attrezzatura come “schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. Fanno parte dei videoterminali quindi monitor, televisori, schermi in generale fino al display presente ad esempio nelle casse dei supermercati. L’Articolo 173 definisce inoltre il posto di lavoro al videoterminale ed il lavoratore eventualmente esposto: “colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico ed abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all’Art. 175”.

Il Datore di Lavoro, ha quindi l’obbligo di valutare i rischi connessi alla vista del lavoratore nonché il suo affaticamento fisico e posturale, l’ergonomia e l’igiene dell’ambiente in cui viene esplicato il lavoro seguendo quanto riportato nell’Allegato XXXIV del Testo Unico.

Per migliorare la Sicurezza sul Lavoro e diminuire i rischi correlati con l’esposizione prolungata al videoterminale il Datore di lavoro organizza gli spazi ambientali in maniera opportuna per quanto riguarda le condizioni microclimatiche, di illuminamento naturale ed artificiale, dota il lavoratore di postazioni di lavoro a norma, con particolare riguardo allo spazio di lavoro (scrivanie e sedie) ed all’attrezzatura stessa (ad esempio il monitor del computer utilizzato dal lavoratore deve essere posto in maniera da risultare di fronte al lavoratore, con luce naturale proveniente lateralmente, con il limite superiore dello schermo appena al di sotto della sua linea dello sguardo). Il Datore di Lavoro poi, se vengono superate le 20 ore settimanali di esposizione, instaura la sorveglianza sanitaria (a cura del Medico Competente) la cui frequenza è fissata normalmente ogni cinque anni oppure ogni due anni in caso di lavoratori sopra i 50 anni o con prescrizioni e che prevede controlli sanitari alla vista ed all’apparato muscolo scheletrico. Di particolare importanza è il rispetto delle pause da utilizzo del videoterminale, fissate in 15 minuti ogni due ore di utilizzo continuativo. Le pause non sono cumulabili, sono dirette solamente al cambio di attività lavorativa (quindi non alla pausa caffè) e possono essere aumentate in caso di lavoratrici in gravidanza. Secondo i parametri della Sicurezza sul Lavoro, si considera che un impiegato, in maniera ideale, dovrebbe suddividere la sua giornata lavorativa nel seguente modo: 60% in seduta dinamica (potendo cioè muoversi con la sedia dotata di rotelle), 30% lavorando in piedi e 10% muovendosi a piedi.

Altro rischio associato all’uso di videoterminali è lo stress lavoro correlato legato in particolare modo alla effettuazione di attività monotone e ripetitive ed all’utilizzo di software non adeguato o senza la corretta formazione per l’uso.  Infine, si ricorda che non è consentito l’utilizzo continuativo dei computer portatili, benchéquesti ultimi siano ampiamente diffusi soprattutto nel caso del telelavoro, dello smart-working e dei lavoratori distaccati. La postura assunta dal lavoratore che utilizza un computer portatile comporta quantomeno una posizione sbagliata degli avambracci e dei polsi (che può portare all’insorgenza di sindromi quale ad esempio il Tunnel Carpale) ed una scorretta angolazione della testa (il monitor del portatile è di solito posizionato più in basso). Di conseguenza si consiglia di dotare il portatile di tastiera e mouse esterni ed anche di un monitor autonomo.