Le imprese familiari e la sicurezza sul lavoro

17 Maggio 2019

Il Decreto Legislativo 81/08, ovvero il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, detta le regole per l’organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione in tutti i luoghi di lavoro facendo ricadere l’obbligo della sua applicazione in tutti i casi in cui siano presenti lavoratori “..esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari..”.

Il Testo Unico prevede forti sanzioni (di tipo penale) in caso di inosservanza delle norme in esso contenute nella quasi totalità dei casi. L’articolo 21 del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro fa riferimento ad una serie di eccezioni tra le quali quella dei componenti dell’impresa familiare. L’impresa familiare è regolata dall’Articolo 230-bis del Codice Civile che prevede che se un familiare (coniuge o parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo) presta in modo continuativo attività di lavoro nell’impresa partecipa agli utili in maniera proporzionale al lavoro svolto. Tale rapporto deve essere fissato da un Atto privato di tipo notarile. Il D. Lgs 81/08 nell’Art. 21 tiene in considerazione tale particolarità ed intendendo che in tale tipo di organizzazione aziendale il “Principale” possa essere ulteriormente motivato “all’attenzione alla sicurezza”, ne alleggerisce di fatto gli obblighi. Leggendo l’articolo 21 si nota che i componenti dell’impresa familiare hanno comunque sempre l’obbligo di: “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III”; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

Inoltre, detti componenti hanno facoltà di: “beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

In pratica in questi casi non è neanche previsto l’obbligo della redazione del DVR!

Ma cosa succede se un’impresa familiare (ad esempio che si occupa di pulizie in uffici, condomini ecc.) presta la propria opera in luoghi di lavoro di altre Attività di tipo non cantieristico? In questo caso si rientra automaticamente all’interno dell’Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) il quale prevede che il Datore di Lavoro committente debba: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa Appaltatrice tramite acquisizione di un’idonea autocertificazione ed acquisire il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.  Inoltre, il Committente dovrà fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Dal canto suo l’appaltatore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e si deve coordinare con il Committente informandosi reciprocamente sui rischi da interferenza. Il Committente elabora così un DUVRI (Documento di Valutazione dei rischi Interferenziali) che condivide con l’Appaltatore da allegare al contratto di appalto. Anche l’impresa familiare ha quindi l’obbligo di cooperazione, pertanto il Committente può richiedere tutte le informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo.

Nel caso di un appalto di pulizia, ad esempio, il Committente dovrà ricevere dall’appaltatore (impresa familiare) oltre a quanto obbligatorio, almeno anche copia dell’atto che attesti la natura giuridica dell’impresa, l’elenco e la conformità dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, l’elenco e le schede di sicurezza delle sostanze e dei prodotti chimici utilizzati, l’elenco e la conformità dei DPI utilizzati.

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