La nuova ordinanza “anti-movida” della Regione Lombardia per l’emergenza COVID-19

17 Ottobre 2020

L’improvviso quanto temuto aumento dei contagi legati al COVID-19 in particolare in Lombardia (regione che più di altre ha subito la cosiddetta “prima ondata”) ha spinto il presidente Fontana a rompere gli indugi ed a emanare l’ordinanza 620 del 16 ottobre 2020 contenente provvedimenti “anti-movida”.

La nuova ordinanza, che si applica dal 17 ottobre al 6 novembre 2020, limita alle ore 24.00 lo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su aree pubbliche sia private. A titolo di esempio sono riportati esplicitamente bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie e chioschi con la sola eccezione egli esercizi situati lungo le autostrade e le aerostazioni. Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

Inoltre, si vieta la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutti gli esercizi pubblici (quindi compresi gli esercizi commerciali e le attività artigianali) dopo le ore 18:00.

Anche i distributori automatici di alimenti e bevande devono essere chiusi dalle 18:00 alle 6:00 con la sola eccezione di quelli che erogano acqua e latte.

Dalle 18:00 alle 6:00 è poi vietata qualsiasi forma di consumazione di alimenti e bevande da parte di chiunque su aree pubbliche mentre per quanto riguarda gli alcolici (di qualsiasi gradazione) è sempre vietato il consumo nelle aree pubbliche (parchi e giardini pubblici compresi).

Altre importanti misure di riduzione del contagio da SARS-CoV-2 sono state individuate nella sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e nello spegnimento degli apparecchi elettronici tipo “slot machines” in tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nelle rivendite di monopoli. Anche gli sport “di contatto” sono stato di fatto sospesi per quanto riguarda gare, competizioni ed allenamento.

Le attività economiche, produttive, sportive e ricreative devono svolgersi nel rispetto delle misure contenute nelle specifiche schede riportate nell’Allegato 1 di questa ordinanza con l’obbligo di utilizzo di mascherina per tutto il personale che presta servizio in tali attività.

Nell’ordinanza si ribadisce poi l’obbligatorietà di rilevare la temperatura dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro all’ingresso del luogo produttivo e di seguire la procedura riportata in caso di superamento dei 37,5°C di febbre o dell’insorgenza di sintomi legati al COVID-19 durante l’orario di lavoro. Viene inoltre fortemente raccomandato il controllo della temperatura anche nei confronti di clienti/utenti prima dell’accesso dei propri locali con l’eccezione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dove invece il controllo della temperatura è obbligatorio.

Le scuole e le università dovranno organizzarsi con modalità di didattica a distanza alternandole a quelle in presenza, mentre rimane vietata la possibilità di accedere quali visitatori nelle RSA a meno di specifiche deroghe concesse dal responsabile medico.