Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro

5 Maggio 2022

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi nel proprio luogo di lavoro secondo quanto definito dall’art. 28 del D.lgs. 81/08, tra cui anche il rischio elettrico, definito come il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con un elemento in tensione non protetto di un impianto elettrico, al fine di scongiurare eventuali incidenti o infortuni da corrente elettrica (elettrocuzione, incendio o esplosione).

A tal proposito, è bene fare una distinzione tra coloro che sono esposti in prima linea al rischio elettrico (es. gli elettricisti) e coloro che invece possono subire eventuali conseguenze a seguito di guasti a livello impiantistico in un luogo di lavoro (es. personale dipendente).

In virtù di tale distinzione doverosa, il datore di lavoro, nel secondo caso, deve mettere in atto delle misure di prevenzione affinché tutti i suoi lavoratori siano salvaguardati dal rischio elettrico correlato all’impiego di apparecchiature, materiali ed impianti.

Ma prima di elencare le principali misure preventive da mettere in atto, il datore ha un obbligo fondamentale: denunciare l’impianto di messa a terra e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche (ai sensi del DPR 462/01), trasmettendo per via telematica la dichiarazione dell’impianto di messa a terra all’INAIL e all’ASL/ARPA territorialmente competenti entro 30 giorni dalla messa in esercizio dello stesso.

Tra le misure di prevenzione rientrano sicuramente:

– il possesso dell’idonea certificazione di conformità dell’impianto elettrico (rilasciata dall’istallatore) e del progetto d’impianto (redatto dal professionista incaricato) nel caso di impianti di potenza superiore ai 6 KiloWatt;

-le verifiche periodiche per appurare la conformità degli impianti presenti;

-gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il titolare dell’attività è tenuto ovviamente a mantenere in buono stato l’impianto elettrico effettuando delle verifiche periodiche (biennali o quinquennali a seconda della tipologia di attività e del livello di rischio) dell’efficienza della messa a terra dell’impianto. Tali verifiche dovranno essere svolte da soggetti abilitati, i quali all’esito del controllo saranno tenuti a rilasciare la dichiarazione di conformità impianto di messa a terra che dovrà essere conservata presso l’unità produttiva, allegata alla documentazione della sicurezza e resa disponibile agli organi di vigilanza (ASL/ARPA) in caso di ispezioni.

Nel caso in cui non venissero rispettate le condizioni di utilizzo dell’impianto elettrico, la responsabilità ricade direttamente sul gestore dell’impianto stesso.

Inoltre, è importante sottolineare il fatto che se si modificano o si cambiano le destinazioni d’uso dei locali è necessario rivisitare tutto lo schema dell’impianto e integrare la dichiarazione di conformità precedente.

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